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Art. 905 - Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi

Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.

Il problema delle vedute oblique viene trattato nell'art. 906 C.C. Qui si tratta invece delle sole vedute dirette e dei balconi i quali, come già detto parlando delle luci e vedute in genere (vedi sub art. 900), sono quelle che permettono di guardare direttamente e perpendicolarmente verso il fondo del vicino senza doversi sporgere. Ciò che poi in concreto importa non è la modalità di veduta, ma il concreto orientamento della parete recante la veduta rispetto al fondo confinante, tenuto conto dell'andamento del confine, non sempre rettilineo.
La veduta può essere costituita da finestra, porta finestra, balcone, loggiato, vano aperto, lastrico solare con parapetto, sporti, ecc.
La linea più esterna della veduta deve trovarsi ad almeno m 1,5 dal confine.
La disposizione contenuta nell'art. 905 cod. civ., secondo la quale per l'apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino occorre osservare la distanza di un metro e mezzo, va messa in relazione con la norma di cui all'art. 873 stesso cod., che prescrive una distanza non minore di tre metri (o quella maggiore stabilita dai regolamenti locali) per le costruzioni sui fondi finitimi; non può di conseguenza aprirsi una veduta iure proprietatis se non sia stata rispettata nel compiere la costruzione, la distanza del fondo vicino stabilita dal codice e dai regolamenti edilizi; in tal caso, la veduta non può essere di ostacolo alla comunione coattiva di un muro ex art. 875 cod. civile. nei casi in cui i regolamenti comunali impongano un distacco tra gli edifici maggiori di quello fissato dal codice, analogo aumento deve ritenersi prescritto per la legittimità della apertura delle finestre, in quanto nel caso contrario verrebbe turbata la parità dei diritti con ingiustificato favore di chi effettua per primo la costruzione che potrebbe aprire le proprie vedute a distanza di m 1,50 dal confine, in base all'art. 905 C.C. e pretendere che il vicino si arretri dal confine stesso alla distanza prevista dal regolamento comunale togliendogli la facoltà di rendere comune il muro costruito a distanza inferiore a quella prevista dal regolamento. (Cass. 1357/1959)
L'art 905 C.C. usa l'espressione "fondo" in senso generico, comprendente ogni immobile, scoperto o coperto, ai fini del rispetto delle distanze nelle costruzioni. In particolare esso deve essere osservato anche quando la veduta cade su di un muro cieco senza copertura oppure in presenza di un solo muro di recinzione, ed anche con riferimento all'apertura di vedute laterali ed oblique a sensi dell'art 906. (Cass. 2427/1973)
Quando due muri formano un angolo, le finestre aperte su di essi consento una vista diretta verso l'altro muro; se però l'angolo è superiore a 90° il muro non può essere visto se non sporgendosi dalla finestra e quindi la veduta è obliqua.
Se sui muri vi sono balconi senza muri di riparo, la veduta diventa diretta in ogni caso.
L'obbligo di rispettare le distanze viene meno se fra i due fondi vicini vi è una strada pubblica o un pubblico spiazzo. La Cassazione ha stravolto questa chiara disposizione affermando che non è necessario che la strada sua FRA i fondi, ma basta che sia di fronte ad essi, con ciò ignorando la ratio della norma: che non si poteva vietare a chi ha un fronte sulla strada di aprirvi finestre; ma per quale motivo gli si deve consentire di aprirla a pochi centimetri dalla finestra del vicino, magari con il pericolo di sbattergli la persiana sulla faccia o di passare dalla finestra per concupirne la moglie? Ecco la massima: "Con riferimento esclusivo alle vedute dirette, la norma dell'ultimo comma dell'art. 905 del codice civile dispone che il divieto di aprire vedute verso il fondo del vicino, a distanza minore di un metro e mezzo, "cessa allorquando tra i due fondi vi è una via pubblica". Per l'operatività di questa disposizione entrambi i fondi devono confinare con la strada pubblica, ma è irrilevante la collocazione di essi, non richiedendosi che si fronteggino e che da tale via siano separati, in quanto l'esonero dal divieto è giustificato dall'identificazione della strada pubblica con uno spazio dal quale chiunque, e, quindi, non soltanto chi si affacci dalla veduta posta a distanza illegale, può spingere liberamente lo sguardo sui fondi adiacenti.
E' vietato trasformare una finestra in un balcone perché ciò facendo si aggrava la servitù di veduta. Se si innalza un edificio di un piano, non si possono creare nuove servitù di veduta.



La distanza di m 1,5 per le vedute dirette va misurata come indicato in figura.
Il termine "fondo" da cui osservare la distanza, è generico e comprende ogni genere di immobile (casa, terreno, coperto, scoperto, ecc.).



Nel primo caso viene indicato come misurare la distanza da una finestra.
Nel secondo caso la misura da un balcone (dal lato esterno del parapetto, ma senza computare cornici e gocciolatoi che non "aiutano a vedere".


Se la finestra è in muro inclinato a scarpata, la distanza si misura dal punto b .
Se la finestra ha un davanzale sporgente che "aiuta a vedere", la distanza si misura dal davanzale.


Se il terreno di B è sostenuto da un muro, la distanza della finestra si misura dal piede del muro. Se B costruisse un parapetto nel punto d, creerebbe a sua volta una veduta verso A.






Se A ha acquistato il diritto di tenere una finestra a distanza inferiore a quella prescritta, non può trasformarla in una porta finestra e aggravare la servitù di veduta.







Se il muro ab di A è a distanza inferiore a m 1,5 dal confine, A non può aprirvi finestre; può però aprire un abbaino su tetto purché a giusta distanza.






Un terrapieno naturale recintato da una rete metallica o da alta cancellata, non ha le caratteristiche di una veduta verso B

 



Se vi è su A un terrazzo o un lastrico solare con accesso normale, il muro verso B deve essere alto almeno 2 m e non presentare fori, interstizi, feritoie attraverso cui si posa guardare in B.
Altrimenti si è di fronte ad una veduta. Se il terrazzo non ha accesso normale per cui non può essere usualmente adibito a stenditoio, osservatorio, solarium, aia, ecc. oppure è un terrazzo privo di parapetto, non si considera una veduta diretta verso B. Vedi anche sub art. 901 C.C.


A ha costruito un muro di sostegno in una ripida scarpata per ricavarvi un terreno coltivabile o una strada. Il muro bc non viene a costituire una servitù di veduta anche se è di altezza inferiore a m 2,5 perché il suo scopo è di dar sicurezza e non di consentire un comodo affaccio verso B. E' però valutazione da fare caso per caso.
B potrà quindi costruire in aderenza.



Se A ha costruito la sua terrazza con parapetto a meno di m. 150 da B, e B protesta, A ha due modi per risolvere il problema: o demolisce il muretto e lo ricostruisce a giusta distanza oppure può lasciare il parapeto, ma deve costruire un secondo parapetto (muro, ringhiera) sul terrazzo, a distanza di m 1,5 dal confine, creando così una striscia di terrazzo non accessibile.


Se fra i due terrazzi vi è un parapetto che consente la veduta reciproca , ciascuno dei proprietari può chiedere che venga elevato il muro comune fino all'altezza di m 2,5 dal piano del terrazzo più alto, in applicazione analogica dell'art. 901 C.C. Il proprietario che non vuole partecipare alla spesa può esimersi a norma art. 888 C.C.



Secondo una sentenza della Cass. 38/1946, l'apertura di una porta crea o meno una veduta a seconda della destinazione permanente delle porta. Quindi la porta di un'abitazione che dà in un vano abitato crea una veduta; una porta che dà in un ripostiglio o magazzino non crea una veduta. Quindi non crea un possesso di veduta utilizzabile per l'usucapione di essa.



La porta B non costituisce una veduta se è destinata solo ad accedere al fondo B ed è cieca; se fosse una porta a vetri, sarebbe una veduta.




La finestra F, aperta a meno di m 1,50 sul confine secondo alcuni non si considera una veduta perché non consente di vedere altro che il muro di B.
Pare tesi errata perché B ha il diritto di utilizzare lo spazio oltre il confine come meglio crede, costruendo ove è il muro o costruendo verso l'alto; e indubbiamente dalla finestra si ha una veduta verso l'alto.



Anche se vi è un muro sul confine a distanza inferiore a m 1,5, non può essere aperta la veduta diretta dalla finestra r perché ciò consentirebbe l'usucapione del diritto di mantenere la veduta, con danno del proprietario B che non potrebbe costruire in aderenza al muro su cui è aperta la finestra.

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