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Art. 906 - Distanze per l'apertura di vedute laterali od oblique

Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.

Ai fini dell'osservanza delle distanze legali dal fondo vicino la qualificazione della veduta (diretta, obliqua o laterale) va fatta con riguardo alla possibilità che la conformazione obbiettiva dell'opera offre di guardare frontalmente o meno sul fondo del vicino, non già in base alla posizione della persona che esercita la veduta rispetto alla parete in cui si apre la finestra o il balcone. Ne deriva che le vedute che si esercitano dal balcone sono diverse secondo le varie posizioni in cui è possibile guardare sul fondo del vicino, nel senso che è sufficiente per aversi veduta diretta che da uno dei lati del balcone sia possibile affacciarsi e guardare sul fondo altrui, onde la distanza da osservarsi dal confine da tale lato non può essere inferiore a m. 1,50 a norma dell'art. 905 cod. civ. Cass. 4523/1993).
Invero, la ratio posta a base delle disposizioni limitative dell'apertura di vedute sul fondo vicino si identifica nell'esigenza di tutelare il proprietario di quest'ultimo contro le molestie derivanti dall'altrui esercizio di vedute a troppo breve distanza, così da violare l'intimità della sua vita privata, di talché la ratio stessa viene meno allorquando, sebbene la distanza dell'opera, misurata con i criteri dettati dagli artt. 905 e 906 cod. civ., sia inferiore a quella minima prescritta, la possibilità della inspectio e della prospectio è esclusa in radice dall'esistenza di schermi o altri accorgimenti idonei ad impedire stabilmente e permanentemente l'una e l'altra. Questa Corte regolatrice, del resto, ha già più volte avuto occasione di insegnare che l'eliminazione di vedute abusive, le quali consentono di prospicere et inspicere in alienum , non deve necessariamente essere disposta dal giudice mediante la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il corpus della violazione denunciata, ben potendo, invece, la violazione medesima essere eliminata per altra via, mediante idonei accorgimenti, i quali, pur contemperando, giustapponendoli, i contrastanti interessi delle parti, rispondano ugualmente al precetto legislativo da applicare al caso concreto Cass. 1450/96



La distanza di cm 75 per le vedute laterali va misurata come sopra illustrato.



Caso I: i balconi devono essere chiusi come in figura con un muro alto almeno m 2 e fino a cm. 75 dal confine.
Caso II: La veduta è diretta e quindi la distanza da osservare è di m 1,5

Dalla finestra s di A vi è una veduta laterale verso la parete di B (possibile sporgendo il capo dalla finestra) e una veduta obliqua verso il terreno di B e, a seconda dei casi concreti, anche verso il balcone. La distanza dal confine dovrà essere di cm 75.
Il balcone di B ha una veduta diretta verso il fondo di C e dovrà rispettare la distanza di m 1,5.





L'obbligo di rispettare le distanze per le vedute cessa quando fra i due fondi vicini vi è una via pubblica (art. 905 C.C.) e quindi nel caso I A e B possono aprire finestre anche se la strada è un vicolo stretto. Soluzione comprensibile per risolvere situazioni createsi in passato quando non si osservavano le distanze attuali.
Poi la Cassazione ha deciso che la regola si applica anche quando i fondi non si fronteggiano, ma quando comunque essi danno su un pubblico spiazzo o via (Caso II) in base al ragionamento che intanto dal luogo pubblico vi è comunque una veduta di chiunque verso i fondi prospicienti. Ma a me pare affermazione stravagante e non legittimata dalla lettera della legge, perché un conto è che un passante possa guardare verso il mio balcone, cosa ben diversa è se il vicino può aprire una finestra da cui può saltare in casa mia o gettare cose sul mio balcone!

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