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Art. 904 - Diritto di chiudere le luci

La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza.
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

La norma si riferisce alle luce di tolleranza e non alle luci derivanti da una servitù convenzionale.
Le luci di tolleranza vengono meno solo se il vicino effettivamente vi costruisce contro in appoggio o in aderenza. E' idoneo a ciò ogni tipo di costruzione.
L'art. 904 cod. civ. prevede due distinte ipotesi diversamente regolate, nelle quali la facoltà del proprietario del muro al mantenimento delle luci aperte su di esso è considerata recessiva rispetto al diritto potestativo del vicino di chiuderle: la prima, che ha come presupposto l'esercizio da parte del vicino del diritto di acquistare la comunione del muro altrui, nella quale la chiusura delle luci su tale muro esistenti è subordinata alla condizione che questi, acquistata la comunione , realizzi in appoggio al muro stesso un'opera qualificabile come "edificio"; la seconda, che attiene alla realizzazione da parte del vicino di un manufatto posto solo in aderenza al muro altrui dotato di luci, senza l'acquisto della comunione di esso, né di appoggio ad esso, nella quale, riconoscendo il diritto potestativo di chiudere dette luci, nessuna specifica caratteristica o modalità di realizzazione del manufatto è prevista, salvo che integri i requisiti di una "costruzione" stabile e permanente tale da recare da sola un'utilità al proprietario o a chi ne usi (Nella specie, la S.C., sulla base di detto principio, ha confermato la decisione della Corte di merito che aveva statuito la legittimità della costruzione di una recinzione che occludeva una luce aperta sul muro del vicino). Cass. 8671/2001).
Però "Il diritto del proprietario di un fondo di chiudere le luci presenti nel muro del vicino, costruendo in aderenza a questo, ai sensi dell'art. 904 cod. civ., non può esercitarsi, per il principio generale del divieto degli atti emulativi di cui all'art. 833 stesso codice, al solo scopo di arrecare nocumento e molestia al vicino, senza alcun vantaggio proprio. (Cass.12759/92).

E vietata ogni diversa opera che riduca la luce: ad esempio piantarvi a ridosso siepi o alberi.



B può acquistare la comunione del muro fino al livello bb costruendo in aderenza e chiudendo così la luce r.
La luce s si troverà ad essere a meno di m 2,5 dal livello bb , ma ciò non fa venir meno il diritto di A di mantenere la luce s . Unico modo per chiuderla è che B costruisca fino all'altezza c .
A non può pretendere che B costruisca m 2,5 sotto la soglia di s , perché la sua è solo una luce di tolleranza.


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