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Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.
Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.
In questa ultima ipotesi il vicino non può chiudere la luce pretendendo di acquisire la comunione della parte di muro sopraelevato, ma può chiuderla se costruisce in aderenza ex art. 904 (Cass. 2737/1958)
Se il muro divisorio fra A e B è comune nel tratto ab , nessuno dei due può aprire una luce senza il consenso dell'altro.
Se A sopraeleva il muro a sue spese per il tratto bc , può aprire luci anche senza il consenso di B. Ciò anche se il muro è a meno di m 1,50 dal confine.
Anche se B acconsente all'apertura di una luce nel tratto ab , conserva il diritto di chiuderla costruendovi contro.
Se A costruisce senza il consenso di B questi, oltre a poter chiudere la luce costruendovi contro, può agire per ottenere dal giudice la chiusura della luce.
Nel caso in cui B abbia costruito in appoggio rendendo comune il muro bcde al fine di una nuova luce di A si dovrà indagare come si sia realizzata la comunione e se essa abbia fatto diventare o meno comune tutto il muro afcd . Si applica poi l'art. 904 per cui la luce già esistente non può essere fatta chiudere se il vicino non vi costruisce contro.