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Art. 898 - Comunione di siepi

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario (880, 897).
Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.


La presunzione di comunione della siepe o della staccionata o palizzata, viva o morta che sia, è semplice e quindi viene meno di fronte ad ogni circostanza che ne dimostra la proprietà esclusiva. Ad esempio quando una siepe recinta un fondo da ogni lato, quando vi siano ceppi di confine oltre la siepe o risulta comunque che insiste tutta sul terreno del proprietario.
Si può sempre rinunziare al diritto di comunione sulla siepe.

Siccome il fondo di B è interamente recintato con muro ( cd ), filo spinato ( bc ) e fosso ( ad ), si presume che la siepe ab sia sua.
Se anche A fosse tutto recintato, si tornerebbe alla presunzione generale di comunione.



Se la siepe è sopra ad una scarpata che sostiene il terreno B, si presume che sia di B.




La siepe sul ciglio A di un fosso, sia esso comune o di B, si presume essere di proprietà di A.

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