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Art. 897 - Comunione dei fossi

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.
Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.
Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Il fosso può essere naturale (alveo creato dalla stessa erosione dell'acqua, anche se aiutato in tempi passati da interventi dell'uomo) oppure artificiale (alveo e sponde determinate e mantenute dall'uomo).
Il fosso, se comune, può costituire una entità immobiliare a sé stante, come una strada e quindi i fondi che confinano con essi non sono contigui (ad esempio ai fini delle distanza delle costruzioni o del riscatto agrario Contra Cass. 13558 /1991).
Il condomino che non vuole partecipare alle spese di manutenzione, può rinunziare alla comunione del fosso, in analogia a quanto disposto per il muro (art. 882 C.C.)
La presunzione di comunione di cui all'art. 897 cod. civ., del fosso interposto fra i fondi di rispettiva proprietà dei confinanti ed utilizzato per lo scolo delle acque, è operante anche quando il confine catastale corre lungo la mezzeria del fosso, mentre tale presunzione è esclusa quando il fosso, corra per tutta la sua lunghezza nella parte interna di uno dei due fondi confinanti. (Cass. 1201/1996).
Però la presunzione è semplice, sia per i fondi rustici che urbani, e quindi è sempre consentito provare il diverso andamento del confine (Cass. 1406/1979). Non bastano però le semplici risultanze catastali (Cass. 635/1964).



Salvo diverso titolo il fosso lungo il confine si presume comune per tutta la sua larghezza e profondità. Le spese di riparazione, in qualunque punto effettuate, vanno divise a metà.

Se il fosso ha due arginelli formati con la terra di spurgo, si presume comune. Se A non ha interesse allo scolo di acque nel fosso, può rinunziare alla comunione.


Se l'arginello si trova sul terreno di A da almeno tre anni si presume che il fosso sia tutto suo e si presume che il fondo di B termini sul ciglio c . Non è ammessa la comunione coattiva del fosso.


Anche se l'arginello è su B, è evidente che il fosso raccoglie le acque di A e che l'arginello selve ad evitare il tracimamento verso B. Il fosso si presume quindi di A salvo che l'arginello sia formato da almeno tre anni con la terra di spurgo. In tal caso si presume di B o comune.



La presenza della siepe ab , o di altra recinzione, fa presumere che il fosso sia di esclusiva proprietà di B e che il confine corra lungo la siepe.





Se A dispone di un titolo che dimostra la sua esclusiva proprietà del fosso, il tratto di terreno ab si deve ritenere anch'esso di sua proprietà a norma art. 891 C.C.

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