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Art. 899 - Comunione di alberi

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.


Il primo comma rappresenta normale applicazione del principio dell'art. 898 C.C.
L'articolo regola una situazione alquanto al limite e che nella realtà si verifica raramente per cui le ipotesi prospettabili sono alquanto capziose. In genere, in caso di discordia, l'albero comune fa rapidamente una brutta fine!
L'art 899 C.C. nei primi due commi prevede due distinte ipotesi di presunzione di comunione degli alberi. la prima concerne il caso in cui l'albero sorge nella siepe comune e qui la presunzione trova la sua giustificazione nel fatto stesso della comunione della siepe e perciò è presunzione assoluta che non ammette prova contraria (salvo provare che la siepe non è comune!). La seconda concerne il caso che l'albero sorga sulla linea di confine e qui la presunzione trova la sua giustificazione nel fatto che, sorgendo l'albero nella linea di confine, è verosimile che esso sia stato piantato in comune dai proprietari dei due fondi confinanti o con il loro consenso e perciò trattasi di presunzione semplice, potendosi sempre dimostrare che, pur sorgendo sulla linea di confine, l'albero sia stato piantato da uno solo dei predetti proprietari. Il caso particolare che l'albero sorga nel mezzo di un muro divisorio comune parzialmente diroccato si inquadra nella seconda ipotesi e cioè nel secondo comma dell'art 899, in quanto, rappresentando il muro divisorio comune la linea di confine, l'albero in definitiva sorge su questa.


Se l'albero cresce proprio sul confine, si presume comune e se non vi è accordo A o B lo possono tagliare solo su autorizzazione del giudice (in altre parole: occorre prendere un legale e procedere con una azione giudiziaria). A e B non possono tagliare le radici e le fronde dal proprio lato, salvo le normali potature.



In questo caso invece A può tagliare le radici (art. 896 C.C.). Ovviamente, se B non ha usucapito il diritto di tenere l'albero a distanza non legale, ne può chiedere l'abbattimento.





Gli alberi a, b, c, d, si considerano comuni anche se non perfettamente allineati sulla linea di confine; l'albero e si presume di A. Se la linea di confine non passa per il centro dell'albero, esso verrà diviso proporzionalmente fra A e B.

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