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Art. 874 - Comunione forzosa del muro sul confine

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

Questa norma riguarda solo i muri sul confine; se il muro è a cavallo del confine ognuno dei due proprietari è già proprietario della sua metà e può chiedere la medianza dell'altra metà pagando la metà del suo valore (cioè un quarto del valore dell'intero muro e terreno su cui poggia)
Il confinante, se non è tenuto a rispettare determinate distanze dalla costruzione sul fondo vicino posta sul confine, ha diritto di costruire in aderenza al muro del vicino oppure persino di rendere comune il muro del vicino utilizzandolo per appoggiavi la propria costruzione, oppure di appoggiarvi un terrapieno, ma alle condizioni indicate nell'articolo. Se il muro è comune, vuol dire che è di entrambi i proprietari, non che ciascuno è proprietario della metà verticale di esso; perciò nessuno dei due può usare la metà di muro, come se fosse sua esclusiva.
Questa facoltà è imprescrittibile ma non irrinunciabile e quindi la materia può essere oggetto di convenzioni fra le parti. Non è richiesto che chi richiede la comunanza debba anche effettivamente costruire contro il muro.
La comunione forzosa non è possibile se fra i due fondi vi è un fosso comune o una striscia di terreno di terzi.
Se i due fondi sono a dislivello, il proprietario del fondo più in alto deve rendere comuni anche le fondamenta e non solo la parte di muro al suo livello (Cass. confusa; a me pare si debba applicare l'art. 887 C.C.).
La comunione forzosa (medianza) deve interessare l'intera lunghezza del muro, ma non necessariamente l'intera altezza. Se il muro forma una linea spezzata, ogni tratto si considera a sé. Nulla vieta che le parti si accordino per rendere comune solo una porzione del tratto di muro.
Se il diritto di comunanza viene acquisito per usucapione, esso è limitato alla porzione di muro concretamente utilizzata.
Attenzione: il diritto alla medianza spetta solo al proprietario del fondo vicino; il proprietario del muro ha solo il diritto a che il vicino non si appoggi al muro senza pagargli il dovuto compenso e che non faccia depositi nocivi contro il muro (vedi art. 880 C.C.).


Se B vuole costruire sulla superficie adef deve acquistare la comunione di tutto il muro abc , ma solo per l'altezza ef . Del muro di cinta pagherà ovviamente solo l'altezza bh . Se vi sono servitù che gravano sul fondo B, esse vanno rispettate.




Se il muro è spezzato B può acquistare la comunione solo dei tratti rettilinei che gli servono, ad es. ab e bc . L'esistenza di una luce in vetrocemento sulla parte bc non impedisce la medianza.






Se E vuol costruire appoggiandosi ai muri delle proprietà di A, B, C, D, deve acquistare al comunione dei tratti bd , df , gi , im .





Se il muro di A è interrotto, B può limitarsi ad acquistare solo la comunione del tratto ab o del tratto cd .






Se il muro di A è curvilineo, B si arrangia e deve acquistare comunque la comunione di tutto il muro!









L'esistenza sul confine di un muro di cinta o di una cancellata o rete non attribuisce alcun diritto di servitù e non impedisce a B di chiedere la comunione con il muro di A.


Se B ha costruito lungo un confine spezzato, A può chiedere la comunione anche limitatamente al tratto ab o bc .


Se invece B ha costruito sul confine rettilineo, A deve acquistare la comunione di tutto il muro.



Se ab è la testata del muro di A, B non può renderla comune ma deve limitarsi a costruire in aderenza; ha il diritto di appoggiarsi al muro, pagando una indennità.






Se B vuole recintare il suo terreno abcd, può appoggiare le testate del suo muro su A senza acquistare la comunione del muro.






L'esistenza di una striscia di terreno o fosso larga meno di m 1,5 fra A e B e appartenente ad un terzo C impedisce a B di costruire in aderenza ad A.






A può richiedere la comunione anche se il muro di B è appoggiato su di una roccia. Ovviamente A costruirà il primo tratto sul proprio terreno per poi raccordarsi al muro superiore.







A non può prendere a pretesto l'esistenza di un muro a secco privo di fondamenta per occupare parte del terreno di B; la comunione si giustifica solo in presenza di un muro idoneo all'appoggio di una costruzione.





Se sotto al muro di A vi sono scantinati, B non deve pagare tutto il muro dal piano ac , ma solo quello al di sopra del livello da cui farà partire le sue fondamenta; nell'esempio dal piano ab .






Se sul muro di A vi è una finestra, B può chiedere la comunione del muro, ma deve rispettare la distanza di tre metri sotto la finestra e al suo fianco.
Pare comunque che debba pagare la metà dell'intero muro.



B ha costruito per primo il suo edificio e poi A vi ha addossato in comunione forzata il suo edificio ben più grande. Se ora B vuole sopraelevare il proprio edificio deve pagare anche per le superfici di muro laterali ( abcd, cdef, ecc.).
Il diritto di medianza può essere usucapito in 20 anni . Il diritto al prezzo del muro si prescrive però in soli 10 anni.


Se i due edifici A e B sono crollati e A ricostruisce il muro ab con suoi materiali e spese, non si ripristina la comunione e il muro appartiene solo ad A. Se B vuole appoggiarsi deve pagare la comunione del muro ab .



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