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Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.
Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro il termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.
A differenza del precedente articolo 874 C.C. questo articolo regola le situazioni che si creano quando sul fondo confinante si trova un muro che non è sul confine , ma è a distanza inferiore alla metà di quella prescritta (di regola a meno di m 1,5). L'altro confinante ha il diritto (imprescrittibile) di far venir meno la violazione costruendo in comunione e pagando la striscia di terreno occupata (zona vacua) e la metà del muro. Se sceglie di costruire solo in aderenza, pagherà il terreno ma non il muro (art. 877 C.C.).
Il proprietario della prima costruzione può evitare ciò o arretrando il suo muro oppure spostandolo sul confine. A tal fine deve essere interpellato.
Se il proprietario della prima costruzione ha usucapito o acquistato servitù di sporto o di veduta, non può trovare applicazione il presente articolo e il nuovo edificio dovrà essere eretto a distanza legale dal precedente.
L'art. 875 trova applicazione in quanto il muro sia un muro di fabbrica. Se è un muro di cinta, esso può essere reso comune anche senza subire l'appoggio di nuove fabbriche.
La comunione può essere richiesta solo per costruire un fabbricato, non per altri scopi.
La costruzione deve essere possibile e lecita.
B deve acquistare la striscia di terreno di larghezza ad e per la lunghezza che occuperà con il suo fabbricato. Può, ma non deve, sfruttare il muro ab per la propria costruzione, rendendo comune, e in tal caso ne pagherà la metà del valore.
A può allargare la costruzione fino al confine RS ma può anche costruire un muro di cinta su di esso. In tal caso trova applicazione l'art. 878 C.C. che impedisce di appoggiarsi al muro di cinta se oltre esso vi è una costruzione a meno di 3 metri. B dovrà quindi costruire a m 3 dalla facciata ab .