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Art. 876 - Innesto sul muro sul confine

Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell'art. 874, ma deve pagare un'indennità per l'innesto. L'articolo si riferisce solo all'ipotesi in cui il nuovo muro si inserisce, si innesta, al precedente in modo da divenire un'unica struttura portante con esso. Se la testa del muro viene semplicemente appoggiata al muro preesistente, senza un collegamento strutturale, non è dovuta alcuna indennità.

La norma è eccezionale e non può essere invocata per l'innesto di travi, consentito solo sul muro comune (art. 884 C.C.)

 

B deve solo pagare una indennità ad A per potersi innestare al suo muro.

 

 

 

 

 

B non deve pagare alcuna indennità perché costruisce in aderenza.

 

 

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