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Art. 894 - Il vicino può
esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle
indicate dagli articoli precedenti.
Art. 495 - Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra
indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non
osservando la distanza legale (892).
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
La norma dell'art. 894 non impedisce ovviamente al vicino di tagliare direttamente le radici che oltrepassano il confine, come si ricava anche dall'art. 896 C.C.
In caso di divisione di un fondo in più unità, non occorre estirpare le piante troppo vicine ai nuovi confini, salvo patto diverso, perché si viene a costituire una servitù del padre di famiglia.
Cass. 2555/1980: Il diritto di tenere alberi a distanza inferiore a quella legale costituisce una vera e propria servitù affermativa e permette una più ampia utilizzazione del fondo limitrofo dove l'albero è mantenuto a distanza non legale dal confine: ne consegue che, in mancanza di un titolo di acquisto della servitù (contratto, destinazione del padre di famiglia, usucapione), può sempre esigersi l'estirpazione degli alberi piantati a distanza non legale dal confine, trattandosi di una facoltà inerente al diritto di proprietà, come tale imprescrittibile.
Cass. 1703/1976: L'esenzione dei beni demaniali dall'obbligo delle distanze stabilite dall'art 882 C.C. in tema di piantagioni, se preclude al proprietario del fondo contiguo di chiedere il taglio degli alberi, non esonera il titolare del diritto di uso sul suolo demaniale dall'obbligo, impostogli dall'art 2051 C.C., di evitare che la proprietà confinante possa subire danno a seguito dell'espansione delle radici degli alberi piantati sul bene demaniale. il suddetto titolare non e, inoltre, esentato da tale obbligo ed, in caso di inosservanza, dalla relativa responsabilità per il solo fatto che il vicino non sia avvalso della facoltà riconosciuta dall'art 896 C.C., di tagliare le radici che si inoltrano nel suo fondo.
Il diritto di tenere alberi o siepi a distanza non legale si acquista o per convenzione o per destinazione del padre di famiglia o per usucapione ventennale. Ovviamente non deve essere stato "ucciso" dal vicino!
L'albero che viene meno per qualsiasi motivo (frana, incendio, fulmine, taglio, morte) non può essere ripiantato. Però non considera "venuto meno" l'albero che rigermoglia e quindi è lecito conservare alla precedente distanza i suoi polloni.
Se l'albero venuto meno fa parte di un filare è sempre consentito sostituirlo perché il filare ha una funzione autonoma, diversa da quella del singolo albero che lo compone.
Se B ha acquisito il diritto di tenere la pianta a distanza inferiore da quella prescritta, non perde tale diritto se capitozza la pianta.
Se invece la taglia tutta, non può sostituirla ma può conservare i polloni che nasceranno.
A può tagliare le radici che si protendono oltre il confine e può chiedere al vicino di tagliare i rami sporgenti oltre di esso.
Se originariamente il fondo era di un unico proprietario, possono essere conservati rami e radici.