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Art. 893 - Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.

Tra le norme integrative si segnalano quelle contenute nel codice della Strada e relativo Regolamento.
Chi è proprietario di un bosco di alberi di alto fusto non è tenuto ad arretrarlo se il confinante proprietario di un bosco lo elimina per creare un terreno seminativo.


Se sul confine vi è un fosso o una strada comune, la distanza d per piantare alberi va misurata dal ciglio del fosso.



Se però vi sono argini con scarpata interna ed esterna, la distanza si misura dal ciglio e .


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