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Art. 886 - Costruzione del muro di cinta

Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.

Questo articolo tratta il caso molto particolare (è norma eccezionale non estendibile per analogia) del muro di cinta che separa due proprietà omogenee (due case, due giardini, due cortili, due aree edificabili, così che vi sia eguaglianza di interessi e di utilità) e che ognuno dei due confinati può pretendere che venga costruito a spese comuni e con l'altezza di tre metri. La norma non esclude che si costruiscano altri muri di cinta di distanza di altezza superiore o inferiore, o che separino fondo non omogenei, ma per essi non si può costringere il vicino a partecipare alla spesa. Il muro deve essere in muratura e non si computano nell'altezza reti metalliche poste sopra di esso (Cass. n. 12819 del 12/07/2004) . In caso di fondi a dislivello non si computa nell'altezza la parte di muro che serve a reggere la scarpata ( Cass. n. 1058 del 26/04/1966 ).
Il muro deve essere costruito a cavallo del confine. Non è stabilito il tipo di muratura e quale robustezza il muro deve avere (basta che adempia allo scopo di rendere difficili scavalcamenti), ma restano fermi i principi posti dall'art. 885 C.C.
L'altezza di tre metri trova applicazione solo in caso di fondi allo stesso livello. La parte di muro che sorregge una scarpata o terrapieno non si considera costruzione al fine delle distanze, dalla base fino al piano di campagna superiore (Cass. 6060/1983).
Se il proprietario di uno dei due fondi, lo sbanca e ne abbassa il livello, non può pretendere che venga abbassata anche l'altezza del muro esistente (Cass. 1058/1966).


Se non ricorrono le condizioni per la costruzione di un muro in comune, chi vuole recintare il proprio fondo dovrà farlo a sue spese e non sulla linea di confina, ma interamente sul proprio fondo.






Il muro a secco, privo di consistenza statica e quindi non sopraelevabile e non utilizzabile per costruirvi in appoggio od aderenza, non si considera muro di cinta e deve essere costruito tutto sul terreno di chi vi ha interesse.



Se fra le due proprietà vi è un fosso o altra entità analoga, B non ha obbligo di contribuire alla costruzione del muro.


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