La legge delle XII Tavole - Nuova traduzione dal latino di Edoardo Mori |
Le XII Tavole sono il primo diritto scritto di Roma e ben si può dire ex ungue leonem! A differenza di altre raccolte di disposizioni normative antiche (Codice di Hammurabi, Leggi di Manu), che sono mere elencazioni di prescrizioni, esse già consentono di individuare i germi di un sistema giuridico, sostanziale e processuale, che cerca di organizzarsi su di una base razionale. La loro lettura è perciò di sicuro interesse per gli studenti del diritto e per gli studiosi di storia romana. Il testo della legge delle XII Tavole è stato ricostruito, per quanto possibile, stante la limitatezza dei frammenti pervenutici, da Heinrich E. Dirksen (Lipsia 1824), da R. Schöll (Lipsia 1966) e, infine, da Karl G. Bruns, Theodor Mommsen e Otto Gradenvitz che lo hanno pubblicato nella loro opera "Fontes Iuris Romani Antiqui" (III ed., Tubinga, 1909). Nel 1941 il Riccobono lo ha ripubblicato nella sua opera "Fontes Iuris Romani Anteiustinianei", tenendo conto dei frammenti di Gaio scoperti nel 1933. In Italia l'unica traduzione pubblicata, ormai quasi introvabile, pare sia quella di Nereo Cortellini nella Biblioteca Universale Sonzogno, Milano, 1900; in tedesco è disponibile una recente traduzione di Rudolf Düll (Das Zwölftafelgesetz, 4. ed., Monaco, 1971), con un buon commento. Ritengo quindi di fare cosa utile offrendo ai lettori una traduzione moderna, con brevi note di commento che tengono conto dei più recenti studi sulla storia del diritto romano. Le XII Tavole nascono nel 451 a. C. quando, sotto la pressione dei tribuni della plebe, che volevano sottrarre ai patrizi il monopolio della giurisdizione, vennero nominati i Decemviri, tutti patrizi, per la stesura di leggi scritte. Essi erano nominati per la durata di un anno, ogni altra magistratura era sospesa ed essi giudicavano senza possibilità di ricorso ai comizi (sine provocatione). E' abbastanza verosimile quanto narrano Livio ed altri autori romani, e cioè che i Decemviri abbiano preso a modello, se non per i contenuti, senz'altro per la forma, analoghi tipi di legge già scritti nel mondo greco: Licurgo a Sparta (750 a. C.), Zaleuco a Locri (660 a. C.), Dracone (620 a. C.) e poi Solone (594 a. C.) ad Atene, Caronda a Catania (550 a. C.) e, infine, le leggi di Gortina in Creta nel 500 a. C. Pomponio e Plinio ci hanno tramandato anche il nome di un certo Hermodoro di Efeso, esiliato dal suo paese, che avrebbe servito da interprete. In un anno vennero approntate dieci tavole; a causa di alcune manchevolezze vennero nominati altri nove Decemviri che nel 450 a. C., assieme al precedente Decemviro Appio Claudio, completarono l'opera con altre due tavole. Il testo venne scritto su lastre di bronzo (i romani usavano la parola aes sia per il rame che per il bronzo, ma Dione ci riferisce che in questo caso trattavasi di bronzo), affisse poi nel Foro. Non sappiamo quali e quante modifiche abbiano subito le XII Tavole nei secoli successivi per adeguarsi al mutare dei tempi e dei costumi. Come si è detto, il testo, che al tempo di Cicerone veniva ancora imparato a memoria dai ragazzi, ci è pervenuto solo in pochi frammenti e si stima che le disposizioni pervenuteci, in forma diretta o indiretta, corrispondano a meno di un terzo del testo completo. Quindi è molto incerto il contenuto delle singole tavole ed anche la ricostruzione del Bruns ha dovuto basarsi su ipotesi: in particolare che Gaio, nelle sue Istituzioni, abbia seguito la ripartizione della materia come offerta dalle XII Tavole. Nel presente testo, seguendo la tradizione del Bruns, i frammenti pervenutici in forma diretta sono riportati in carattere stampatello; quelli pervenutici in forma indiretta sono riportati in caratteri normali. Le annotazioni del
traduttore sono in corsivo. Qualcuno si
chiederà come mai la Legge delle XII Tavole
sia finita nella mia pagina umoristica, visto che il diritto,
è tra le cose meno umoristiche che ci siano.
Qualcuno ha detto che la comicità nasce dal contrasto di
idee: prendetela come una spiegazione valida! 1. SE È CHIAMATO IN GIUDIZIO, VADA. SE NON VA, SI PRENDANO TESTIMONI: POI LO CATTURI. La disposizione
stabilisce le modalità di convocazione
avanti al magistrato (di regola il Pretore, almeno in periodo
storico): il convenuto citato deve presentarsi; se non compare
si fa constatare ciò da testimoni e poi l'attore può
usare la forza fisica per catturarlo e condurlo avanti al giudice.
Non è ben chiaro se i testimoni dovevano essere presenti
alla constatazione dell'assenza o alla cattura o ad entrambe le
fasi. 2. SE [IL CONVENUTO] INDUGIA O VUOL FUGGIRE, GLI PONGA LE MANI ADDOSSO. In questo caso
non è richiesta quindi la presenza di
testimoni. 3. SE MALATTIA O VECCHIAIA SONO CAUSA DELLA MANCATA COMPARIZIONE, VENGA DATO [DALL'ATTORE AL CONVENUTO] UN SEMPLICE VEICOLO. SE LO RIFIUTA, [L'ATTORE] NON È TENUTO A DARGLI UN CARRO COPERTO. Il termine
escit è una forma antiquata per erit. Il
termine iumentum, come chiarito da Gellio, indicava un semplice
carro trainato da bestie da soma. 4. PER UNA PERSONA POSSIDENTE, FACCIA DA GARANTE UN POSSIDENTE. PER UN PROLETARIO FACCIA DA GARANTE QUALUNQUE CITTADINO LO VOGLIA. Non è chiaro
che cosa si intendesse per assiduus. Cicerone
fa derivare il termine da assis dare e quindi si tratterebbe del
cittadino che pagava tasse. Il vindex garantiva che il convenuto
sarebbe comparso avanti al magistrato. 5. OBBLIGAZIONE ... PLEBEI PATRIZI ... Secondo il
Mommsen la prima parte del frammento era nexi mancipiique
idem ius esto e si voleva intendere che per le obbligazioni nella
forma del nexum o del mancipium vi era eguaglianza di diritti
per i patrizi (fortes) e per i plebei (sanati). 6. SE LE PARTI SI ACCORDANO, [IL MAGISTRATO] DECIDA. Si deve
intendere che se fra le parti si addiveniva ad una
pactio, il magistrato poteva e doveva decidere senz'altro. Questi
decideva sulla addictio, vale a dire all'autorizzazione all'attore
di tener prigioniero il convenuto non garantito dal vindex, e
la fissazione dei termini della questione da decidere. 7. SE NON SI
ACCORDANO, [LE PARTI] ESPONGANO LA CAUSA NEL COMIZIO
O NEL FORO PRIMA DI MEZZOGIORNO. ESPONGANO LA CAUSA, PRESENTI
ENTRAMBI. 8. DOPO MEZZOGIORNO [IL MAGISTRATO] AGGIUDICHI LA LITE A FAVORE DELLA PARTE PRESENTE. La disposizione
regola il caso di contumacia di una delle parti.
9. SE ENTRAMBE LE
PARTI SONO PRESENTI, IL TRAMONTO DEL SOLE SIA
IL LIMITE ULTIMO [PER LA DISCUSSIONE]. 10. In quanto scomparvero le antiche denominazioni di proletari e possidenti e clienti, di garanti e subgaranti, dei 25 assi e della legge del taglione e tutta quell'anticaglia delle XII Tavole rimase come assopita dopo la pubblicazione della legge Ebuzia ... Per il
significato dei 25 assi, si veda la Tavola VIII, 4 1. a) Per le liti che avevano un valore di mille assi o più si scommetteva con giuramento una somma di cinquecento assi, per le liti di minor valore una somma di cinquanta assi; così era stabilito infatti nella legge delle XII Tavole. Ma se si trattava di una lite sulla libertà di un uomo, anche se il suo valore era grandissimo, la stessa legge stabiliva che si scommettessero cinquanta assi [e ciò perché gli adsertores libertatis non siano troppo onerati]. La disposizione
concerneva la legis actio per sacramento con
cui le parti scommettevano una somma confermando con giuramento
le affermazioni sul proprio buon diritto. Le questioni sullo status
di libero riguardavano schiavi o persone ritenute tali. b) Si agiva mediante richiesta di un giudice, se tale tipo di azione era stabilita da una legge, come avveniva nella legge delle XII Tavole rispetto a ciò che veniva richiesto sulla base di una stipulazione. Chi agiva così diceva: "IO AFFERMO CHE TU MI DEVI DARE DIECIMILA SESTERZI IN BASE AD UNA SPONSIO. IO CHIEDO CHE TU AMMETTA O NEGHI". L'avversario doveva di non dover dare. L'attore diceva: "POICHÉ TU NEGHI, CHIEDO A TE PRETORE DI ASSEGNARMI UN GIUDICE O UN ARBITRO." E così in questo
tipo di azione ognuno poteva negare senza
penalità. Egualmente per la divisione dell'eredità
fra i coeredi, la stessa legge imponeva di agire mediante la richiesta
di un giudice. 2. SE VI È UNA MALATTIA GRAVE ... O È STATO FISSATO UN TERMINE CON UNO STRANIERO ... QUALORA UNO DI QUESTI IMPEDIMENTI VI SIA PER IL GIUDICE, L'ARBITRO O LE PARTI, DETTO TERMINE VENGA DIFFERITO. La disposizione
riguarda la fase davanti al giudice o all'arbitro
(apud iudicem) e stabilisce i casi in cui è possibile rinviare
la trattazione della causa. Il termine reus indica ogni parte
dopo la litis contestatio. Questo è l'unico frammento di
cui le fonti indichino l'esatta posizione nella "seconda
tavola, seconda legge". 3. QUEGLI AL QUALE SIA MANCATO IL TESTIMONIO, VADA GIRANDO DAVANTI ALLA CASA DEL TESTIMONIO OGNI TERZO GIORNO, SVILLANEGGIANDOLO. La disposizione
prevede questa forma di pressione pubblica
per costringere il testimonio a presentarsi avanti al giudice.
Il riferimento "ogni tre giorni" può essere inteso
come "nei giorni di mercato". 1. IN CASO DI
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO IN GIUDIZIO O DI CONDANNA
PRONUNZIATA, VI SARANNO TRENTA GIORNI FISSATI DALLA LEGGE [PER
L'ADEMPIMENTO]. 2. DOPO TALE
TERMINE ABBIA LUOGO LA CATTURA [DEL DEBITORE]. VENGA
CONDOTTO AVANTI AL MAGISTRATO. 3. SE NON ADEMPIE
AL GIUDICATO O SE NESSUNO DÀ GARANZIA
PER LUI AVANTI AL MAGISTRATO, IL CREDITORE LO PORTI CON SÉ
E LO LEGHI CON CORREGGE O CEPPI DI QUINDICI LIBBRE; NON PIÙ
PESANTI, MA SE VUOLE DI MINOR PESO. 4. SE [IL
DEBITORE] LO VUOLE, VIVA A SUE SPESE. SE NON VIVE DEL
SUO, CHI LO HA CATTURATO GLI DIA UNA LIBBRA DI FARRO AL GIORNO.
SE VUOLE ANCHE DI PIÙ. 5. Vi era però nel
frattempo il diritto di trovare un accordo;
se esso non si trovava i debitori restavano prigionieri per sessanta
giorni. Durante questi giorni veniva condotto per tre giorni di
mercato consecutivi avanti al pretore nel comizio e veniva annunziato
l'ammontare della somma che era stato condannato a pagare. Nel
terzo giorno di mercato veniva giustiziato oppure mandato al di
là del Tevere per essere venduto. 6. NEL TERZO
GIORNO DI MERCATO SIA TAGLIATO IN PARTI. SE [I CREDITORI]
NE TAGLIERANNO PIÙ O MENO DEL DOVUTO, NON ANDRÀ
A LORO PREGIUDIZIO. 7. NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO LA VALIDITÀ [DEL POSSESSO] È ETERNA. La disposizione
va riferita all'inusucapibilità perpetua
di beni da parte dello straniero. 1. Subito ucciso,
come secondo le XII Tavole avviene per un bambino
particolarmente deforme. 2. SE IL PADRE HA
VENDUTO PER TRE VOLTE IL FIGLIO, IL FIGLIO SIA
LIBERO DALLA PATRIA POTESTÀ. 3.Egli ordinò a
quella sua [donna], secondo le XII Tavole,
di riprendersi le sue cose, le tolse le chiavi e la cacciò
di casa. 4. Seppi che una
donna aveva partorito un figlio nell'undicesimo
mese dalla morte del marito e che questo fatto fosse la causa
di ritenere come se avesse concepito dopo la morte del marito;
infatti i decemviri nelle loro leggi hanno scritto che un uomo
viene generato in dieci mesi e non nell'undicesimo. 1. Gli antichi
vollero che le donne, anche se di età matura,
fossero soggette a tutela, eccettuate le vergini vestali, che
vollero fossero libere: e ciò è stabilito anche
nella legge delle XII Tavole. 2. Le res mancipi di una donna che era sotto la tutela degli agnati, non potevano essere usucapite, salvo che esse fossero state consegnate da essa stessa con il consenso del tutore: così anche era stabilito nella legge delle XII Tavole. Le res mancipi
erano i beni più importanti, immobili,
schiavi, bestiame, che potevano essere trasferiti solo mediante
la mancipatio o la in iure cessio. 3. SE IL PATER FAMILIAS HA DISPOSTO CIRCA IL PROPRIO DANARO E CIRCA LA TUTELA DELLE SUE COSE, CIÒ ABBIA VALORE LEGALE La disposizione
si riferiva al testamento di fronte ai comizi
in caso mancassero eredi legittimi. 4. SE CHI NON HA
UN EREDE MUORE SENZA TESTAMENTO, ABBIA TUTTA
L'EREDITÀ L'AGNATO PROSSIMO. 5. SE MANCA ANCHE
L'AGNATO, ABBIANO L'EREDITÀ QUELLI CHE
APPARTENEVANO ALLA GENS DEL DEFUNTO 6. A coloro a cui
nel testamento non è stato indicato un
tutore, siano tutori gli agnati, secondo le XII Tavole. 7. a) SE UNO È
PAZZO, ABBIANO POTESTÀ SU DI LUI
SUI SUOI BENI GLI AGNATI E [IN LORO MANCANZA] I GENTILI. b) ... MA SE PER
LUI NON VI È UN CUSTODE. c) Per legge delle
XII Tavole il prodigo viene interdetto dall'amministrazione
dei suoi beni. d) La legge delle
XII Tavole stabilisce che il prodigo interdetto
dall'amministrazione dei suoi beni, sia affidato alla curatela
degli agnati. 8. a) La legge
delle XII Tavole attribuisce al patrono l'eredità
del liberto se questi è morto senza testamento e senza
eredi. b) Quando la legge
parla di patrono e di liberto, dice che [i
suoi beni ritornano] in quella famiglia dalla quale era stato
liberato 9. a) Quei diritti
che consistono in pretese, vengono divisi secondo
le quote ereditarie, come disposto dalle XII Tavole. b) Secondo le XII
Tavole i debiti ereditari vengono suddivisi
di diritto tra le singole quote ereditarie. 10. Questa azione
(per la divisione della comunione ereditaria)
deriva dalle XII Tavole. 1. QUANDO UNO
FACCIA UNA SOLENNE PROMESSA DI OBBLIGARSI O UNA
MANCIPATIO, ABBIA VALORE LEGALE CIÒ CHE È STATO
DETTO NELLA FORMA SOLENNE. 2. Siccome secondo
le XII Tavole era sufficiente di adempiere
a ciò che era stato promesso con dichiarazione solenne
ed era punito con una penale pari al doppio del dovuto chi rinnegava
[la dichiarazione], i giureconsulti stabilirono una pena anche
per chi semplicemente taceva. 3. L'efficacia dell'usucapione richiede per un terreno due anni, per tutte le restanti cose un anno. Alcuni leggono
"usus et auctoritas" e riferiscono
la frase alla garanzia che il venditore doveva prestare in base
all' actio autoritatis. 4. In una legge
delle XII Tavole è stabilito che una donna
la quale non voleva venire in manus del marito [in forza
dell'usucapione
annuale], doveva allontanarsi ogni anno per tre notti [dalla casa
del marito] e così interrompere ogni anno l'usucapione.
5. a) SE ALCUNI IN
GIUDIZIO AFFERRANO RECIPROCAMENTE ... [la cosa
contesa]. b) Una legge delle XII Tavole conferma sia la mancipatio che la in iure cessio. La disposizione
fa riferimento alla legis actio sacramento
in cui le parti davanti al Pretore solennemente vantavano le loro
pretese sulla cosa. 6. I difensori di Virginia chiedono che Appio Claudio, secondo la legge che egli stesso aveva emanato, lasci la donna provvisoriamente libera. Il decemviro
Appio Claudio, che aveva partecipato all'emanazione
delle XII Tavole, si era invaghito della plebea Virginia e aveva
incaricato il proprio cliente M. Claudio di ripetere la donna
come sua schiava. Vigeva però il principio che la persona
rivendicata come schiavo restasse libera fino alla fine del processo.
La decisione del Pretore circa questa "libertà provvisoria"
era detta vindicia perché il suo dico si contrapponeva
al diritto di farsi giustizia direttamente mediante vis. 7. IL TRAVE O PALO
ALTRUI CONGIUNTO CON UNA CASA O AD UNA VIGNA
E CHE SERVE DI SOSTEGNO, NON PUÒ ESSERE TOLTO. 8. La legge delle
XII Tavole non consente di togliere un palo
o un trave che sia stato impiegato in una costruzione o in una
vigna, né di rivendicarne la proprietà, ma concede
azione per il doppio del suo valore contro chi si prova averlo
impiegato. 9. ...E QUANDO TAGLIATE, FINO A CHE NON SARANNO TOLTE... Forse il
frammento si riferisce alla possibilità di
rivendicare i pali dopo la vendemmia o la potatura della vigna.
1. a) Gli interpreti delle XII Tavole spiegano il termine ambitus come la striscia di terreno attorno al muro della casa. b) Si chiama
ambitus la striscia di terreno attorno agli edifici
che ha una larghezza di due piedi e mezzo. c) Il sesterzio ha
il valore di due assi e mezzo e di ciò
sono prova le XII Tavole in cui la misura di due piedi e mezzo
viene detta "piede sesterzio 2. Circa l'azione
di regolamento di confini occorre sapere che
si deve osservare ciò che era scritto nelle XII Tavole
più o meno secondo il modello di quanto scritto in quella
legge che si dice Solone abbia dato in Atene. Perché in
essa si legge: Se qualcuno pianta una siepe vicino al fondo altrui,
non può sporgerla oltre il confine. Se si tratta di un
muro egli deve stare lontano un piede dal confine, se pero è
una casa, deve osservare due piedi di distanza. Se egli fa una
fossa o uno scavo, deve stare tanto lontano quanta è la
loro profondità. Nel caso di un pozzo la distanza sia di
sei piedi. Un albero di olivo o di fico può essere piantato
solo a nove piedi di distanza dal confine del vicino, le altre
piante a cinque piedi di distanza. 3. a) Nelle XII Tavole non si trova mai il termine villa (casa di campagna), ma con quel significato si dice sempre "hortus"; nel significato di orto o giardino si usava il termine "heredium". Heredium era un
terreno di due iugeri. b) Tuguri
(capanne), parola derivata dal termine tetto, vengono
dette miserabili abitazioni dei contadini, e Messalla nella spiegazione
delle XII Tavole dice che quel nome designava anche ... 4. Le XII Tavole
non vollero che vi fosse usucapione per lo spazio
di cinque piedi [lungo il confine dei fondi]. 5. a) SE DISCUTONO
... ([dicono le XII Tavole]. b) E' sorta una
controversia circa i confini in cui noi quali
tre arbitri secondo le XII Tavole, fisseremo i confini. 6. La larghezza
delle vie (servitù di passaggio con veicoli)
è, secondo una legge delle XII Tavole, di otto piedi nei
tratti rettilinei, di 16 piedi nelle curve. 7. MANTENGANO LA STRADA: SE NON L'HANNO ACCIOTTOLATA, SI FACCIA PASSARE IL BESTIAME DOVE SI VUOLE. La disposizione
si riferisce alla via pubblica in quanto incompatibile
con i principi delle servitù private. 8. a) SE L'ACQUA
PIOVANA ARRECA DANNI ... b) Se un rivo
d'acqua fatto passare in un luogo pubblico reca
danno ad un privato, questi, secondo le XII Tavole, ha azione
per il risarcimento del danno al padrone [del fondo danneggiato].
9. a) La legge
delle XII Tavole volle fare in modo che venissero
tagliati i rami di un albero che erano a meno di quindici piedi
dal suolo [al di sopra del fondo del vicino]. b) Se un albero
che cresce sul fondo del vicino, viene piegato
sul tuo fondo, potrai legittimamente agire secondo la legge delle
XII Tavole per farlo eliminare. 10. Le XII Tavole stabilirono che è consentito raccogliere le [proprie] ghiande cadute sul fondo altrui. E' possibile
che il termine ghiande venisse usato per indicare
anche altri frutti. Si può anche supporre che l'estensione
del concetto sia avvenuta in epoca successiva, per interpretazione
analogica. 11. Le cose
vendute e consegnate non divengono proprietà
dell'acquirente se non quando questi abbia pagato il prezzo al
venditore o lo abbia soddisfatto in altro modo, ad esempio avendo
dato un pegno o un terzo che si assume il debito; così
stabilisce la legge delle XII Tavole. 12. Se il
testatore ha disposto che [il suo schiavo] fosse libero
alla condizione "se dà 10.000 [assi] all'erede",
esso ottiene la libertà anche se è stato venduto
dall'erede, se dà il danaro all'acquirente: così
ordina la legge delle XII Tavole. 1. a) CHI AVRÀ
CANTATO UN CANTO INFAMANTE [sarà
punito con la pena di morte]. b) Anche se le XII Tavole stabiliscono la pena di morte in pochissimi casi, pure ritennero doverla stabilire in questi: se alcuno avesse offeso pubblicamente o avesse composto una poesia che fosse di infamia e vergogna per altri. E' probabile
che la disposizione si riferisse piuttosto a formule
di maledizione, ad incantesimi. 2. SE UNO ROMPE AD
UN ALTRO UN MEMBRO, E NON VIENE AD UN ACCORDO
CON LUI, SUBISCA LA PENA DEL TAGLIONE. 3. CHI CON LA MANO
O CON UN BASTONE HA ROTTO UN OSSO DI UN LIBERO
PAGHI UNA PENA DI TRECENTO [ASSI], SE DI UNO SCHIAVO DI CENTO
CINQUANTA [ASSI]. 4. SE UNO HA
ARRECATO UNA LESIONE [MENO GRAVE DELLE PRECEDENTI],
SUBISCA LA PENA DI VENTICINQUE ASSI. 5. [CHI] HA
ARRECATO UN DANNO ... DEVE RISARCIRLO. 6. Se un quadrupede aveva cagionato un danno, la legge delle XII Tavole volle che venisse consegnato l'animale che aveva cagionato il danno o che venisse offerta una somma per il danno. Secondo altra
interpretazione doveva essere offerto il valore
dell'animale. 7. Se la ghianda cade dal tuo albero sul mio fondo e io, mandandovi bestiame, la faccia mangiare, non puoi agire né in base alla legge delle XII Tavole con l'azione per pascolo di bestiame poiché il pascolo non avviene sul tuo terreno, né con l'azione di risarcimento per danno arrecato da animali. E' probabile
che l'actio de pauperie non venisse concessa perché
in questo caso era il proprietario stesso che provocava il danno
lasciando sporgere i rami. a) CHI AVRÀ FATTO
INCANTESIMI SUI FRUTTI DEI CAMPI ...
b) E SE NON AVRAI ATTIRATO A TE [CON MAGIE] BIADE ALTRUI ... 9. Al pubere che di notte avesse fatto pascolare o avesse tagliato i frutti che si raccolgono nei campi coltivati, toccava la pena di morte in base alle XII Tavole le quali ordinavano di impiccarlo ad un albero sacro a Cerere; l'impubere, a scelta del pretore, veniva fustigato oppure condannato a pagare il danno o il doppio del danno. Non è chiaro se
a Cerere fosse consacrato l'albero o
la vittima. 10. Chi avrà
incendiato una casa o un mucchio di cereali
ammucchiato presso la casa, deve, secondo quanto ordinano le XII
Tavole, essere legato, fustigato e bruciato, se egli ha agito
coscientemente e volontariamente; se invece ciò accadde
piuttosto per caso ovverosia per negligenza, verrà ordinato
che risarcisca il danno o, se non è in grado, che venga
punito con pena più lieve. 11. Nelle XII
Tavole è stabilito che colui il quale avrà
illecitamente tagliato alberi altrui, paghi per ognuno venticinque
assi. 12. SE ALCUNO HA
COMMESSO UN FURTO DI NOTTE E SE IL LADRO È
STATO UCCISO, L'UCCISIONE SIA LEGITTIMA. 13. DI GIORNO [È
LEGITTIMA L'UCCISIONE] SE IL LADRO SI
DIFENDE CON UN'ARMA E [IL DERUBATO] HA LANCIATO GRIDA DI AIUTO.
14. Per gli altri
ladri colti in flagrante, i decemviri stabilirono
che se essi erano liberi venissero fustigati e aggiudicati al
derubato [come schiavi]; se erano schiavi che venissero prima
fustigati e poi gettati dalla rupe [Tarpeia]; invece i giovani
impuberi, a giudizio del Pretore, venivano fustigati e dovevano
risarcire il danno. 15. a) Per le XII
Tavole la pena per il furtum conceptum e il
furtum oblatum era il triplo del valore [della refurtiva]. b) CON UN PIATTO E UNA FASCIA ... Furtum
conceptum era il furto provato mediante il rinvenimento
della refurtiva in casa del ladro, Il derubato doveva presentarsi
nudo, coperto solo da una fascia (in modo che non potesse occultare
oggetti), e con in mano un piatto, su cui porre poi in mostra
la refurtiva e poteva così perquisire la casa del presunto
ladro. Non è chiaro che cosa fosse il furtum oblatum: forse
si aveva quando il ladro riportava la cosa sul fondo del derubato
o quando il ladro affermava che altri gli aveva messo la refurtiva
in casa. 16. SE [IL
DERUBATO] AGISCE PER UN FURTO NON FLAGRANTE, IL REO
SIA CONDANNATO A PAGARE IL DOPPIO DEL VALORE DELLA COSA. 17. La legge delle
XII Tavole proibisce di usucapire la cosa rubata.
18. a) Dalle XII
Tavole venne stabilito che nessuno dovesse ricevere
quale interesse più di un oncia per ogni asse. Vale a dire
1/12 del capitale e quindi l'8, 33 % annuo. b) I nostri antenati
stabilirono nelle loro leggi che il ladro fosse condannato a pagare
il doppio del valore e l'usuraio il quadruplo. 19. Nelle XII Tavole se si agisce per il deposito è concessa un'azione per il doppio del valore. Vale adire che
l'appropriazione indebita della cosa ricevuta
in deposito è equiparata ad un furto non flagrante. 20. a) Si deve
sapere che il delitto del tutore sospettato [di
essersi approfittato dei beni del pupillo], deriva dalle XII Tavole.
b) Nel caso di
[più] tutori che hanno sottratto i beni
del pupillo, dobbiamo vedere se in base a quell'azione che secondo
le XII Tavole può proporsi contro il tutore per il doppio
del valore dei beni, ciascuno di essi sia tenuto in solido [con
gli altri]. 21. SE IL PATRONO INGANNA IL SUO CLIENTE, SIA CONSACRATO [ALLA DIVINITÀ]. L'espressione
"consacrare alla divinità" indicava
la condanna a morte mediante sacrificio rituale della vittima.
22. SE ALCUNO SI SIA OFFERTO PER ESSERE TESTIMONIO O PESATORE CON LA BILANCIA, SE POI NON RENDE TESTIMONIANZA, SIA CONSIDERATO INFAME E INCAPACE DI TESTIMONIARE. Nella
mancipatio dovevano essere presenti cinque testimoni
e il libripens. E' probabile che l' incapacità alla testimonianza
implicasse anche l'impossibilità di chiamare altri come
teste a proprio favore. 23. E se ancora ora, in base alle XII Tavole, chi si accerta aver fatto falsa testimonianza, viene gettato dalla rupe Tarpeia ... Secondo Dione
Cassio chi veniva gettato dalla rupe e riusciva
a salvarsi, aveva salva la vita. 24. a) SE UN'ARMA SFUGGE DALLA MANO PIUTTOSTO CHE SE DA ESSA VIENE LANCIATA, SI OFFRA UN ARIETE. In caso di
uccisione dovuta a sola colpa, non si era puniti
ma ci si liberava offrendo agli agnati della vittima un ariete
da sacrificare. b) Raccogliere di nascosto i frutti dei campi altrui era per le XII Tavole delitto capitale, più grave dell'omicidio. Pena capitale
non era solo quella di morte, ma anche ogni pena
che comportava perdita di stato (capitis deminutio). 25. Chi parla di
veleno deve anche aggiungere se si tratta di
veleno buono o di veleno cattivo, poiché anche le medicine
possono essere velenose. 26. Sappiamo che
dalle XII Tavole era stabilito che nessuno facesse
sedizioni notturne nella città [di Roma]. 27. A questi soci
di un' associazione la legge delle XII Tavole
riconobbe il diritto di darsi le regole che vogliono purché
non violino alcuna legge pubblica; pare però che questa
disposizione sia stata presa dalle leggi di Solone. 1. 2. "NON SI DEVONO STABILIRE PRIVILEGI; NON DI DEVONO DECIDERE MISURE CHE RIGUARDANO LO STATO DEL CITTADINO SE NON MEDIANTE LE MASSIME ASSEMBLEE [DEL POPOLO]." Sono state tramandate due eccellenti leggi delle XII tavole di cui una elimina i privilegi, l'altra vieta di decidere in merito allo status di un cittadino se non nella massima assemblea. La "massima
assemblea" erano i comizi centuriati
introdotti con la costituzione serviana. 3. Trovi tu che
fosse una legge dura quella per cui il giudice
o l'arbitro assegnato dal Pretore, riconosciuto colpevole di aver
ricevuto danaro per la questione da giudicare, venisse punito
con la pena di morte? 4. I questori che sovraintendevano alle questioni punite con pena capitale erano chiamati questori parricidi, e di loro fanno menzione le anche le XII Tavole. Il questore
parricida era una specie di "commissario di
polizia" che perseguiva i più gravi reati. Parricidio,
che forse in origine stava ad indicare l'uccisione volontaria
di un consanguineo, (quindi non di un pater familias, ma di un
par), poi indicò ogni assassinio; la pena era l'annegamento
in un sacco di cuoio. 5. La legge delle
XII Tavole ordina che colui che ha istigato
i nemici o che ha consegnato un cittadino ai nemici, sia punito
con la pena di morte. 6. Anche le
disposizioni delle XII Tavole vietarono di uccidere
chiunque prima che fosse condannato. 1. UN MORTO NON
SIA NÉ SEPPELLITO NÉ BRUCIATO ENTRO
LA CITTÀ 2. NON SI FACCIA
PIÙ DI QUESTO: IL LEGNO DEL ROGO NON VENGA
LEVIGATO CON L'ASCIA. 3. [Voi conoscente
le disposizioni che seguono poiché da
fanciulli imparavamo per forza le XII Tavole che ora nessuno più
impara]. Dopo aver ridotto la spesa [per il funerale] e cioè
a tre teli per il capo, una piccola tunica di porpora e 10 suonatori
di flauto, [la legge] eliminò anche le lamentazioni [delle
prefiche]. Poco più avanti, (de leg. 2, 4, 9), Cicerone
scrive ancora: "dall' infanzia, o Quinto, imparavamo a recitare
SI IN IUS VOCAT ed altre simili leggi." 4. LE DONNE NON SI GRAFFINO LE GUANCE E DURANTE LA SEPOLTURA NON INTONINO LAMENTAZIONI. 5. a) DI UN UOMO
MORTO NON SI RACCOLGANO LE OSSA PER FARE POI
UN FUNERALE SOLENNE. b) Si fa eccezione
per la morte in terra straniera o in guerra.
In questo caso si usava riportare in patria un osso e celebrare
i funerali. 6. a) Ed ancora le
seguenti disposizioni si trovano nelle leggi:
"vengono eliminate le unzioni [del cadavere] da parte degli
schiavi e ogni giro di bevute [al banchetto funerario]",
"nessuna costosa aspersione, né lunghe corone né
incensieri. b) Un indizio del
fatto che gli antichi usavano bevande alla mirra,
è che le XII Tavole vietano di usarle per un morto. 7. A CHI È STATO
INCORONATO PER MERITO SUO O DELLA SUA
FAMIGLIA O PER PARTICOLARE VALORE, PUÒ ESSERE MESSA LA
CORONA [sul cadavere]. 8. E NON DEVE ESSERE USATO ORO [NELLA SEPOLTURA]. NEPPURE SE [AL DEFUNTO] I DENTI SONO STATI LEGATI CON ORO. SE PERÒ EGLI VIENE SEPOLTO O BRUCIATO CON L'ORO, NON SIA CONSIDERATO ILLECITO. Il termine
pecunia o familia pecuniaque stava ad indicare tutti
gli averi (il bestiame e le persone soggette). 9. Vi sono inoltre
due leggi sui sepolcri; una che vieta di fare
un rogo o di innalzare una nuova sede per roghi a meno di sessanta
piedi dalla casa altrui senza il consenso del proprietario [al
fine di evitare gli incendi]. L'altra che vieta l'usucapione del
vestibolo del sepolcro o della sede per i roghi. 1. Dopo che i decemviri avevano redatto le dieci tavole con somma equità e saggezza, l'anno successivo fecero eleggere al loro posto altri decemviri i quali, aggiunte due tavole di inique leggi, ordinarono con una legge assolutamente inumana che non vi fosse diritto di connubio tra plebei e patrizi. Il divieto di
connubio venne abolito poi dal plebiscito di
Canuleio (lex Canuleia). 2. Tuditano
riferisce che i decemviri che aggiunsero due tavole
alle dieci esistenti, interrogarono il popolo sull'inserimento
di giorni intercalari [nel calendario]. Anche Cassio scrive che
essi furono gli autori [di tale disposizione]. 3. Fra questi libri sullo Stato ricerchi uno "istorikòn" su Cn. Flavio, figlio di Annio. Questi però non visse prima dei decemviri. Che cosa ha quindi ottenuto rendendo pubblici i giorni fasti? Si crede che quella tavola sia stata tenuta nascosta per un certo tempo, affinché nei giorni in cui si poteva agire pochi si presentassero a far richiesta. Si poteva agire
davanti al Pretore solo nei giorni fasti il
cui elenco era tenuto dai pontefici i quali si riservavano la
sua conoscenza. 1. Con una legge
fu poi introdotta la possibilità di prendere
il pegno, come già disponevano le XII Tavole verso colui
che aveva comperato un animale da sacrificare e non ne pagava
il prezzo; egualmente verso colui che non pagava la mercede per
un animale da soma che qualcuno aveva dato in affitto per poter
impiegare il danaro [ricevuto dall'affitto] per vivande da usare
per un sacrificio. 2. a) SE LO
SCHIAVO COMMETTE UN FURTO O ARRECA UN DANNO b) Per azioni
illecite di figli in potestà e di schiavi
sono state emanate azioni nossali così che il padre o [rispettivamente]
il padrone potessero subire o la stima del risarcimento oppure
consegnare la persona del responsabile. Le azioni sono stabilite
parte in leggi, parte in editti pretorili; nelle leggi, ad esempio
in quella delle XII Tavole concernente il furto. 3. SE QUALCUNO HA OTTENUTO INGIUSTAMENTE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEL BENE CONTESO [IN ATTESA DELLA DECISIONE DELLA LITE], IL PRETORE, SE LA CONTROPARTE LO VUOLE, DEVE NOMINARE TRE ARBITRI E IN BASE AL LORO GIUDIZIO L'ALTRO VENGA CONDANNATO A RISARCIRE IL DANNO PAGANDO IL DOPPIO DEI FRUTTI. La disposizione
regola il problema dei frutti nel caso in cui
il bene provvisoriamente assegnato ad una delle parti in attesa
della fine della lite, e quindi da lei percepiti, fosse poi invece
aggiudicato all'altra parte. 4. Ci è vietato
(legge delle XII Tavole) di destinare a
scopi sacri la cosa oggetto di una controversia; altrimenti subiamo
la pena del doppio del valore del bene; ma non è indicato
se questa somma sia da pagare al fisco oppure all'avversario.
5. Nelle XII Tavole è stabilito che qualunque cosa il popolo avrà sanzionato per ultimo, sia considerato come diritto approvato. Come già visto
il popolo decideva nei comizi centuriati.
1. Il termine
nancitor viene usato nelle XII tavole nel senso
di "avrà preso". 2. Nelle XII
Tavole "quando" viene scritto con la c
in fondo (quandoc). 3. Quando nelle
preghiere si usa l'espressione "sub vos placo",
questa ha lo stesso significato come "supplico", allo
stesso modo che nelle XII Tavole si leggono le espressioni "transque
dato", "endoque plorato" [invece di "tradito",
"implorato"]. 4.
Nell'espressione "con dolo cattivo", l'aggiunta "cattivo"
è un arcaismo, poiché così sta scritto nelle
XII Tavole. 5.Le XII Tavole in diverse leggi stabiliscono che è consentito appellarsi al popolo contro ogni giudizio con cui viene inflitta una pena. La disposizione
si riferisce alle pene stabilite da organi
pubblici (magistrati) e non alle pene stabilite dal giudice civile.
6. I nostri
antenati ritennero che non ci fosse vincolo più
forte del giuramento per garantire l'osservanza dei patti; ciò
indicano le leggi delle XII Tavole. 7. Nelle XII
Tavole si nominano l'alba e il tramonto. 8. Un tempo si usavano solamente monete di rame e cioè gli assi, i dipondi (due assi o due libbre), i semissi (un mezzo asse), i quadranti (un quarto di asse) e non si usava alcuna moneta d'oro o d'argento, come si ricava dalla legge delle XII Tavole. E' incerto se
all'epoca delle XII Tavole l'asse corrispondesse
ad una moneta oppure ad una barra di rame, come fa pensare la
circostanza che esso veniva pesato. 9. Quando vi sono
due parole negative, la legge (XII Tavole) piuttosto
consente che vieta: così osserva anche Servio Sulpicio.
10. Il termine
"detestatum" vuol dire dichiarato in
presenza di testimoni (oppure intimato a rendere testimonianza).
11. Quasi nello
stesso periodo di tempo, per parlare come i decemviri,
la legge sulla prescrizione trentennale era stata "proquiritata"
(pubblicamente resa nota per i quiriti, e cioè i cittadini
romani).
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