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Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso
i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale.
La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere
a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in fosso comune o in
una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.
La norma tratta ovviamente di scavi e fossi permanenti e non di scavi temporanei destinati
ad essere rapidamente richiusi. Infatti la ragione principale delle disposizioni in esame è
di evitare che il canale provochi infiltrazioni o smottamenti sul confine.
Il canale può essere coperto o scoperto; se però le acque vengono convogliate in tubi si
ricade nell'art. 889 C.C. È uno scavo anche quello fatto per estrarre materiali.
Secondo la Cass. n.4488 10/04/2000 si possono adottare misure alternative al rispetto della distanza, quali una grata di chiusura. Ma è massima anomala in contrasto con tutte le altre secondo cui vi è una presunzione assoluta di pericolo di smottamento.
Non sono soggette alla prescrizione delle distanze di cui all'art. 891 cit., quelle modificazioni dello stato dei luoghi, anche se comportanti l'abbassamento del livello del terreno, in cui non siano ravvisabili le connotazioni indicate, come nell'ipotesi di una escavazione effettuata dal vicino per sistemare una rampa di accesso al fabbricato, che abbia creato un dislivello rispetto al piano di campagna soltanto da un lato del manufatto.
Se B vuole costruire un fosso o canale, a qualunque scopo esso sia destinato, deve osservare la distanza d pari o maggiore alla altezza h .
Anche se il canale ha la configurazione indicata, con muro di sostegno verticale, la distanza deve essere d=h
Se il confine fra A e B è costituito da una strada o da un canale, le distanze vanno osservate dal ciglio del canale o della strada.
Altri esempi di canali in cui deve sempre essere d=h , come minimo. Però la Cassazione si è orientata nel ritenere che se non vi è pericolo di smottamento e il canale è chiuso, si ricade nell'art. 889 C.C.