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Art. 889 - Distanze per pozzi e cisterne

Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

La norma regola la distanza dal confine di fosse e condutture da cui può sorgere il pericolo, presunto de jure , di danno od immissioni rispetto al fondo vicino. L'elencazione dell'articolo non è quindi tassativa e trova applicazione analogica ad altre situazioni di cui si dovrà provare la dannosità. Se in concreto l'opera provoca comunque immissioni dannose, dovrà ovviamente osservarsi la maggior distanza necessaria ad eliminare il danno.
Non viene meno l'obbligo di osservare le distanze neppure se sulla linea di confine vi è un muro divisorio. Non ha importanza la direzione del manufatto rispetto al confine; anche il punto di partenza o arrivo perpendicolare ad esso deve essere a due metri.
Trattasi di diritti usucapibili o creabili mediante servitù convenzionale o per destinazione del padre di famiglia (deve restare identica l' utilitas della servitù).
La distanza dal confine si misura rispetto al piano verticale ideale che passa per la linea di confine e quindi va rispettata anche nel sottosuolo, salvo che la profondità sia tale da escludere interesse contrario del proprietario sovrastante.
La presenza di muri sul confine, siano essi o meno a cavallo dello stesso, individuali o comuni, non fa venir meno il fatto che la distanza di due metri si misura dal confine.
Con il termine "cisterna" si intendono i manufatti destinati a raccogliere acqua piovana o di altra provenienza.
"Tubi" sono i manufatti destinati a trasportare un flusso costante di liquidi o gas. Il termine non ricomprende quindi le canne fumarie e i comignoli, regolati dall'art. 890 C.C.; ricomprende i tubi del riscaldamento. Invece serbatoi di combustibile, bombole di gas, caldaie, sono regolati dall'art. 890 C.C. (il legislatore aveva ancora esperienze di riscaldamento ottocentesche!)
Rientrano invece fra i "tubi per acque" le grondaie e i canali di gronda.
Le norme dell'art. 889 trovano limitata applicazione in caso di uso di cose comuni e nel condominio in cui si deve tenere conto di particolari esigenze e situazioni; vanno però osservate, salvo esigenze particolari collettive, le distanze di tubi ed altro dalla singole unità individuali.

Queste sono le distanze che B deve rispettare sia verso A che verso B; ciò vale anche se il muro ab sia tutto di B.
SE A e B decidono di costruire un muro sul confine, B non deve arretrare la parete del pozzo,





Le distanze dalla parte interna del pozzo devono essere rispettate verso ogni proprietà confinante.






La fossa F appartiene ad A e non rispetta la distanza da B, ma è su di una strada pubblica. B non può farla rimuovere, ma può solo richiedere che vengano eliminati danni o immissioni provenienti da essa (soluzione dubbia in base alla evoluzione della giurisprudenza).



Il locale M è destinato a latrina, ma è regolarmente allacciata ad una fognatura.
Essa non rientra tra le opera indicate nell'art. 889 e, a seconda della sua struttura, dovrà rispettare l'art. 873 C.C.


I tubi di gronda, di scarico di fognatura e acque, di alimentazione di acqua e gas, de­vono essere collocati a m. 1 dal confine, sia che essi corrano orizzontali o in verti­cale, sia all'estero o all'interno dell'edificio.
La distanza si misura dal perimetro esterno del tubo.
La distanza si osserva anche se la tubazione è prospiciente la pubblica via.



Il canale di gronda c può essere costruito sul muro che B ha sopraelevato a sue spese? Pare razionale ritenere che anche in questo caso vada rispettata la distanza di un metro dal confine (Cass. 2964/1997 non molto chiara).



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