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Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.
Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.
Se deve essere riparato solo il tratto bc , e B non vuole partecipare alla spesa, deve rinunziare alla comunione sul muro bc per tutta la sua altezza.
Se deve essere fatta la riparazione S sul muro defg , che è comune, B può non pagare se rinunzia alla comunione al tratto defg in cui la linea de rappresenta il limite inferiore mimino al di sotto della zona da riparare.
Se nel muro comune si deve eseguire la riparazione ab , sia A che B concorrono egualmente alla spesa.
Se più sono i proprietari, ciascuno concorrerà alla spesa in proporzione alla lunghezza del muro di sua pertinenza (1/2 a A, bc a C, a a B, nulla a D).
La spesa per riparare il tratto ab è sostenuta per intero da B;
la parte superiore verrà costruita o riparata a spese comuni.
Nel caso di edificio con scantinati, B deve pagare le riparazioni del muro nella cantina fino al livello MN, a cui giungerebbero le normali fondazioni della parte superiore se non vi fosse lo scantinato. La parte sopra la linea MN verrà riparata con spesa ripartita in parti eguali nella parte in cui riguarda i muri portanti o resistenti.
Naturalmente se la riparazione s i rende necessaria per responsabilità di uno dei proprietari, egli dovrà sostenere l'intera spesa.
Se nel muro comune vi è un camino e da esso derivano danni al muro, il padrone del camino dovrà sostenere tutte le spese di riparazione ( il muro è disegnato come se fosse diviso fra i confinanti verticalmente; in realtà è comune pro quota.).